Le spese condominiali, in generale, si riferiscono a spese inerenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti in comune di un edificio, compresi i servizi offerti (riscaldamento, acqua, pulizie e altri).
L’obbligo del pagamento delle spese condominiali è disciplinato dall’ art. 1104 C.C. il quale asserisce gli obblighi dei partecipanti di “contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.”
L’art. 1123 del C.C. riporta i criteri secondo cui le spese devono essere ripartite tra i condomini.
Il primo riguarda la proporzionalità dell’immobile di proprietà del condomino, inteso come fattore da cui dipendono i pagamenti dovuti. Nella fattispecie, il primo comma del suddetto articolo, evidenzia come le spese necessarie debbano essere affrontate “proporzionalmente” da ciascun condomino, in base al valore dei beni immobili posseduti. Successivamente, nello stesso articolo, vengono illustrati altri criteri.
Questi, nello specifico, riguardano l’utilizzo dei beni e servizi che ciascun condominio effettivamente mette in atto, dai quali dunque dipenderanno le spese in uscita. Ultimo riferimento riguarda, invece, le spese necessarie volte a soddisfare particolari gruppi di condomini che traggono un’utilità particolare nell’usufruire di specifici beni e/o servizi.
Tutti i condomini sono tenuti a rispettare l’obbligo di pagamento delle spese condominiali. Tuttavia, qualora qualcuno non dovesse farlo, il mancato pagamento concederà autorizzazione all’amministratore di agire nei confronti nel condomino moroso, dapprima con l’invio di una lettera di sollecito, poi in caso di riscontro negativo di procedere per vie legali, rivolgendosi ad un giudice. In seguito, l’amministratore potrà dunque procedere con la riscossione forzata delle spese condominiali ai sensi dell’art. 1129 C.C. il quale riporta: “[…] l’amministratore è tenuto alla riscossione forzata delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.”
Un’asta giudiziaria è un procedimento con cui un bene viene sottoposto a vendita forzata, a causa dei debiti che il proprietario non è in condizioni di onorare, allo scopo di assicurare al creditore la restituzione di quanto gli spetta.
Il pignoramento è un atto con cui si dà inizio al processo di esecuzione forzata nei confronti dei beni del debitore e ha inizio tramite la notifica dell’atto di pignoramento.
Si stabilisce un contratto di affitto quando un soggetto, denominato locatore, concede il godimento di un bene mobile o immobile ad un secondo soggetto, detto locatario.
L’art. 812 del cc distingue e categorizza beni mobili e beni immobili. Tale distinzione è fondamentale. I beni immobili sono il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo in maniera transitoria, e in genere tutto quello che è naturalmente o in modo artificiale incorporato al suolo. Sono considerati immobili i mulini. I bagni e gli altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo definitivo per il loro utilizzo. Tutti gli altri beni sono considerati mobili.
L’ usufrutto è disciplinato dall’art. 981 del codice civile ed è un diritto reale di godimento che assicura ad un soggetto (l’usufruttuario) il diritto di utilizzare e godere di un bene che è di proprietà altrui. Tale istituto era conosciuto già giuristi dell’antica Roma.
L’ipoteca è un diritto reale di godimento sui beni immobili che fornisce una garanzia per un determinato credito, attribuendo a chi ne è titolare il diritto di soddisfare questo credito, rivalendosi su una cosa altrui.
L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che deve precedere in modo obbligatorio l’inizio dell’esecuzione forzata e che viene fatta in forza di un titolo esecutivo.
Il Custode Giudiziario è quel professionista che in seguito ad un pignoramento viene incaricato dal Magistrato per custodire, conservare e amministrare l’immobile pignorato.
Con il termine catasto viene indicato, in senso generale, qualsiasi tipo di rilevamento periodico di beni appartenenti alla stessa categoria fornito di una mappa e di un registro.
Il Giudice dell’Esecuzione può delegare la vendita di beni immobili a un professionista, il delegato alla vendita. Tale delegato alla vendita può essere un notaio, un commercialista o un avvocato, iscritto ad un apposito elenco che viene redatto dal Presidente del Tribunale.
Il condominio esprime un diritto di comproprietà dei condomini sulle parti o degli edifici composti da più unità immobiliari.
Lo stralcio immobiliare consiste in una prassi di esecuzione immobiliare che permette al debitore e al creditore di trovare un accordo per saldare una particolare situazione debitoria evitando nei fatti che l’immobile di riferimento venga prima pignorato e successivamente venduto all’ asta.
Il valore di mercato sta ad indicare il valore stimato, espresso in denaro, di un bene che viene a determinarsi dall’incontro fra domanda e offerta nel mercato in cui è collocato il bene.
La perizia di un immobile consiste in un esame tecnico ed economico, ad opera di un perito esperto, in qualità di geometra, architetto o ingegnere, allo scopo di determinarne e certificarne il valore di mercato.
Il tasso di rendimento di un immobile indica la capacità di un investimento immobiliare di produrre un profitto.
Il fondo immobiliare è uno strumento finanziario che investe non meno dei due terzi del proprio patrimonio in beni immobiliari.
La residenza è il luogo di abitazione di una persona registrato formalmente presso l'anagrafe del comune. Si distingue dal domicilio che indica invece una dimora in cui ci si stabilisce occasionalmente per affari e interessi.
L’accollo del mutuo è una dichiarazione, attraverso cui un soggetto acquisisce l’obbligo di rimborso nei confronti della banca creditrice di un mutuo già avviato, ai fini dell’acquisto di un immobile.